I criteri per la gestione dei bonus vengono ridefiniti dalla Manovra del Governo.
I proprietari di una prima casa potranno continuare a godere della detrazione del 50% per il recupero edilizio nel 2025, viene invece ridotta del 15% la vecchia aliquota del 65% sui lavori incentivati dall’ecobonus. La definizione di prima casa risulta essere molto rigida escludendo quali beneficiari gli inquilini ed i comodatari dell’abitazione principale ma anche i titolari della nuda proprietà infatti, la prima casa oltre che posseduta deve essere anche abitata (residenza anagrafica).
Le aliquote vengono ridotte in modo drastico, al 36% per gli immobili non abitativi agevolati dall’ecobonus o non adibiti ad abitazione principale. Il tutto salvo emendamenti da discussione alle Camere.

L’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi (articolo 121, Dl n. 34/2020) può essere effettuato entro giovedì 4 aprile 2024, anziché nel termine del 16 marzo previsto dal provvedimento del 3 febbraio 2022 (vedi articolo “Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni”), come modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022 (vedi articolo “Bonus edilizi, cambiano le norme, cambiano le indicazioni attuative”).
Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia con l’inedito provvedimento del 21 febbraio 2024, che consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Fonte: "Fisco Oggi" 22 Febbraio 2024

Decreto legge 212/2023, articolo 1
Le agevolazioni maturate per interventi da superbonus per le quali, sulla base dei Sal effettuati fino al 31 dicembre 2023, sono stati eseguiti sconto in fattura o cessione del credito, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata fine dei lavori, anche se non si è raggiunto il salto di due classi energetiche.

Decreto legge 212/2023, articolo 1
Ai contribuenti con un reddito fino a 15mila euro (calcolato in base al quoziente familiare) e che hanno raggiunto un Sal di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023 è garantito un contributo per le spese da superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Criteri e modalità di erogazione saranno stabiliti da un decreto del Mef.

Dl 34/2020, articolo 119,comma 8-bis
Il superbonus è terminato per abitazioni indipendenti e unifamiliari (villette e unità indipendenti). Prosegue invece per condomìni ed edifici da due a quattro unità di un solo proprietario, per i quali è previsto fino al 2025. Nel 2024, però, la percentuale di detrazione scende al 70% (e poi passerà al 65% nel 2025).
Per alcuni soggetti del Terzo settore e nelle zone colpite da terremoti dal 2009 in poi, a certe condizioni, il superbonus rimane al 110% fino alla fine del 2025.

Per l'anno 2024 sono state confermate le aliquote al 50% e 65% per le detrazioni fiscali per la sostituzione di caldaie con tipo a condensazione.

Il beneficio fiscale può essere fruito dal contribuente attraverso la detrazione in dichiarazione dei redditi con recupero delle spese sostenute in 10 anni.

Zanisi Srl offre l'opportunità di finanziare i costi sostenuti per l'intervento secondo le seguenti modalità:

  1. finanziamento 6 mesi tasso 0%
  2. finanziamento fino a 5 anni a tasso convenzionale

I prezzari Dei possono essere utilizzabili per le asseverazioni di congruità delle spese per i lavori edilizi agevolati diversi dai superbonus. Il nodo, da sciogliere a partire dal 12 novembre scorso (Decreto Antifrodi), è risolto attraverso una parte dell’emendamento governativo alla legge di Bilancio, che si presenta come norma interpretativa dopo che l’agenzia delle Entrate aveva evitato un’interpretazione che avrebbe risolto un problema subito sollevato da imprese e professionisti. L'argomento è ripreso dal quotidiano Il Sole 24 Ore (Il Sole 24+ del 24 Dicembre 2021, tema ripreso dal quotidiano nell'edizione del 28 Gennaio 2022).

Come precisa il quotidiano essendo l'emendamento un norma interpretativa, si potrà applicare ai cantieri aperti dal 6 ottobre 2020 ma soprattutto ai lavori non ancora asseverati alla data del 12 novembre 2021, quando era entrato in vigore del Dl 157/2021 che aveva sollevato il problema.
Ora viene detto chiaramente che i prezzari Dei individuati dall’articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti del 6 agosto 2020 sono applicabili anche ai bonus “ordinari” e al bonus facciate. Il che significa, per imprese e tecnici asseveratori, poter contare su riferimenti molto più precisi, evitando il contenzioso con il fisco.